visti gli artt. 442 e 533 c.p.p. e respinta, quanto al Favaro, la richiesta di sospensione
del processo con messa alla prova dell’imputato,
dichiara
De Nardo Erika e Favaro Omar colpevoli dei reati loro ascritti, ritenuti uniti dal
vincolo della continuazione e, applicata ad entrambi la diminuente della minore età,
concesse agli stessi le attenuanti generiche, valutate diminuente ed attenuanti
prevalenti sulle aggravanti, valutato reato-base ai fini della continuazione l’omicidio
di Cassini Susi ed applicata la diminuente per il giudizio abbreviato,
condanna
De Nardo Erika alla pena di anni 16 di reclusione e Favaro Ornar alla pena di anni
14 di reclusione.
Visto l’art. 98 comma 2 c.p.,
dichiara
entrambi gli imputati interdetti per anni cinque dai pubblici uffici.
Respinge
la richiesta della difesa della De Nardo, volta alla sostituzione della custodia
cautelare in carcere con l’esecuzione della medesima misura in un luogo di cura.
Dispone
peraltro che i Servizi minorili dell’amministrazione della Giustizia e gli operatori che
seguono Erika nell’ambito dell Istituto per i minori Cesare Beccaria di Milano si
attivino, d’intesa con il tutore, affinchè la ragazza venga supportata, oltre che con
stimoli educativi ed impegni lavorativi, con un intervento terapeutico adeguato a
fronte del disturbo di personalità della minore, che dovrà, inoltre, essere aiutata ad
elaborare i vissuti legati ai delitti commessi e dalla conseguente vicenda giudiziaria.
Dispone
che i Servizi e gli operatori di cui sopra trasmettano all’Autorità giudiziaria
procedente relazioni bimestrali d’aggiornamento sugli esiti degli interventi svolti ed,
in genere, sull’evoluzione della situazione di Erika.
Visto l’art. 18 comma 8 (in relazione all’art.11 comma 2) dell’ordinamento
penitenziario,
dispone
la trasmissione al Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni di
Milano di copia del presente dispositivo nonché della missiva indirizzata il
5.12.2001, a questo Giudice, dal Direttore dell’Istituto Cesare Beccaria di Milano e
dei provvedimenti in tema di corrispondenza emessi in questo procedimento dal
GIP, dottor Castellani, e da questo Giudice, per le determinazioni di competenza
circa il visto di controllo sulla corrispondenza dell’imputata e circa le limitazioni
nella ricezione, da parte della Di Nardo, di corrispondenza proveniente da persone
diverse dal tutore e dai congiunti.
Dispone
quanto al Favaro che i Servizi minorili dell’Amministrazione della Giustizia e gli
operatori che seguono il giovane nell’ambito dell’Istituto per minori Ferrante Aporti
di Torino, proseguano nel lavoro di sostegno ed orientamento nei confronti di Omar,
che dovrà, inoltre, essere aiutato ad elaborare i vissuti legati ai delitti commessi ed
alla conseguente vicenda giudiziaria.
Dispone
che i Servizi e gli operatori medesimi trasmettano all’Autorità Giudiziaria
procedente, relazioni bimestrali di aggiornamento sugli esiti degli interventi svolti ed,
in genere, sull’evoluzione della situazione di Omar, relativamente al quale l’equipe
che lo segue potrà, se e quando riterrà che ne sussistano le condizioni, formulare
valutazioni ed eventuali proposte (di cui l’Autorità Giudiziaria notizierà sia il PM che
i difensori dell’imputato) anche in punto misure cautelari.
Dispone
la trasmissione ai Servizi minorili dell’Amm. ne della Giustizia (Ussm di Torino) di
copia della relazione peritale Charmet, Simonetto, Ceretti con esclusione dei
paragrafi 3 e 4 della medesima.
Visto l’art. 263 c.p.p.
dispone
il dissequestro e la restituzione alla parte offesa De Nardo Francesco delle cose di cui
all’allegato, mandando alla Cancelleria, per i relativi incombenti.
Visto l’art. 544 comma 3 c.p.p,
fissa
in giorni 60 da oggi il termine per il deposito della sentenza”
Il GUP
